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Sistema della Cognizione Penale (SICP) - Portale del Processo Telematico (PPT) - Document@ - diffusione della funzionalità del deposito della Richiesta di accesso da remoto agli atti.

Conclusa positivamente la fase di sperimentazione in alcuni distretti d'Italia, a partire dal giorno 17 ottobre 2022 è stata estesa anche a questa Procura la funzionalità che consente la consultazione dei fascicoli TIAP-Document@ da remoto e l'estrazione agli atti ivi contenuti ai difensori iscritti nel Registro degli Indirizzi Elettronici (ReGinDe).

La possibilità di accedere agli atti da remoto viene destinata da questa Procura alla visione di fascicoli in fase 415bis c.p.p. e alla sola richiesta integrale degli atti. Non costituisce inoltre modalità esclusiva di consultazione del fascicolo, rimanendo pertanto valide le alternative già in essere (consultazione presso le segreterie particolari e trasmissione degli atti a mezzo PEC).  

Di seguito, d'ordine del Procuratore Distrettuale, si allega la circolare di riferimento:

 

 Circolare nr. 3/2022 

Implementazione del Portale Deposito Atti Penali

 

PROTOCOLLO INTESA TRA PROCURA DELLA REPUBBLICA ED ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO RIGUARDANTE LA FASE DI SPERIMENTAZIONE DEL PORTALE PDP (PORTALE DEPOSITI PENALI)



Con riferimento all'oggetto si pubblica di seguito il protocollo firmato in data odierna tra la Procura della Repubblica e l'Ordine degli Avvocati di Trento.

 

 protocollo portaledepositi penali PDP

 

Con riferimento all'oggetto si pubblica l'Ordine di Servizio del Procuratore nr. 11/2021 di data 22.02.2021 ad integrazione di quello nr. 07/2021 di cui al protocollo d’intesa di data 21.12.2020 (PROTOCOLLO INTESA TRA PROCURA DELLA REPUBBLICA ED ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO RIGUARDANTE LA FASE DI SPERIMENTAZIONE DEL PORTALE PDP (PORTALE DEPOSITI PENALI) con il quale a far data dal 05.02.2021 la ricezione dei seguenti depositi da parte dei difensori sarà ammessa SOLO se effettuata attraverso portale PDP:
- istanza di opposizione all'archiviazione ex art. 410 c.p.p.
- denuncia di cui all'art. 333 c.p.p.;
- querela di cui all'art. 336 c.p.p. e relativa procura speciale;
- nomina del difensore, rinuncia o revoca del mandato (anche in fase diversa dall'avviso di conclusione per cui la previsione era già operativa)

 

 O.S.P. 11_2021

 

 O.S.P. 07_2021

 

Portale Depositi 2020_05_18 Manuale avvocati

 

Accesso all'archivio di cui all'art. 269 co. 1 cpp


In allegato il modulo da utilizzare per la richiesta di accesso all'archivio sopraindicato relativamente ai dati conferiti su attività disposte in procedimenti penali iscritti dal 01.09.2020 da inviare tramite posta elettronica alla segreteria del PM titolare del procedimento

PDF Richiesta accesso all'archivio digitale

Rilascio Copie

 

RILASCIO COPIE PER CHI RICEVE L'AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI
INFORMAZIONI GENERALI Quando vengono chiuse le indagini preliminari e dopo aver ricevuto l’avviso di cui l’art. 415 del codice di procedura penale, è possibile ottenere copia degli atti relativi ad un procedimento penale.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE? La persona direttamente interessata o il suo difensore
DOVE RICHIEDERLO E QUANDO

Presso la segreteria del magistrato titolare del procedimento.

Orario d’apertura: 08.30-13.30 dal lunedì al venerdì.

CHE COSA OCCORRE?

Domanda in carta semplice firmata dall’interessato

Esibizione di un documento di identità non scaduto

QUANTO COSTA?

Il costo dipende dal numero delle fotocopie richieste.

I diritti saranno corrisposti in marche da bollo (cfr. D.l. 30/05/02 n.113 sui diritti di cancelleria).

 

RILASCIO COPIE DI ATTI DI PROCEDIMENTO ESAURITO CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE O SENTENZA
INFORMAZIONI GENERALI E’ possibile ottenere dalla Procura copia degli atti relativi a un procedimento penale esaurito con decreto di archiviazione. La decisione sull'istanza spetta al giudice.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE? La persona direttamente interessata o il suo difensore.
DOVE E QUANDO

Ufficio Casellario:
Piano: terra
Stanza: 7
Tel: 0461/200429
Fax: 0461/200216
Orario d’apertura: 08.30-13.30 dal lunedì al venerdì

CHE COSA OCCORRE?

Richiesta da compilare

Esibizione di un documento di identità non scaduto.

QUANTO COSTA? Il costo dipende dal numero delle fotocopie richieste. I diritti saranno corrisposti in marche da bollo (cfr. D.l. n.24/2010 sui diritti di cancelleria

 

RILASCIO COPIE PER CHI RICEVE IL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO
INFORMAZIONI GENERALI Dopo aver ricevuto il decreto di citazione a giudizio, è possibile ottenere copie degli atti riguardanti le indagini prelimniari.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE? L’imputato, il suo difensore o la parte offesa.
DOVE E QUANDO

Ufficio Dibattimento:

CHE COSA OCCORRE?

Esibizione di un documento di identità non scaduto.

QUANTO COSTA? Il costo dipende dal numero delle fotocopie richieste. I diritti saranno corrisposti in marche da bollo (cfr. D.l. n.24/2010 sui diritti di cancelleria

   

 Modulistica

PDF Diritti di copia per supporti diversi dal cartaceoPDF Diritti di copiaPDF Richiesta copie atti PDF Nuovi importi diritti di copia

Richieste colloquio con il Pubblico Ministero

RISERVATO AGLI AVVOCATI per le richieste di colloquio con il Pubblico Ministero

 PDF Richiesta colloquio con il Pubblico Ministero da parte degli Avvocati

 

Istruzioni richiesta attestazione ex art. 335 comma 3 C.P.P.

UFFICIO CHE LO RILASCIA:

Casellario giudiziale

Piano: Terra
Stanza: 7
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30
Tempi 10 gg lavorativi salvo imprevisti attinenti l'autorizzazione del PM

L'attestazione ex art. 335, c.3°, c.p.p. e 110 bis Att. Cpp richiesta dal difensore necessita dei seguenti allegati:

- nomina difensore ex art 96 Cpp procedimento esistente

- procura speciale ex art 122 Cpp ove invece non sia difensore in un procedimento

- delega dell'interessato

- copia del documento dell'interessato;

- copia del documento o tessera del difensore.

Eventualmente si può allegare anche delega ad un collaboratore dello studio legale finalizzata al ritiro dell'attestazione ex art. 335 c.p.p. presso la Cancelleria Centrale Penale.

L'attestazione ex art. 335 c.p.p. può essere richiesta, oltre che per le persone fisiche, anche per le Società. A tale richiesta, sempre in duplice copia, andrà allegata copia della visura camerale della Società ed eventuale nomina in caso di richiesta presentata per mezzo di un legale.

Modalità di presentazione delle richieste:

Le richieste di cui sopra possono essere presentate mediante la compilazione del modulo allegato e l'invio tramite la PEC all'indirizzo: casellario.procura.trento@giustiziacert.it.

 

ATTESTAZIONE 335, COMMA 3, CPP:

Per informazioni relative al Registro delle notizie di reato in qualità di indagato o di persona offesa deve depositare, richiesta scritta conforme al Modello Richiesta 335 per indagato/persona offesa-comunicazione delle iscrizioni risultanti dal Registro Generale.
Finché il procedimento è in fase di indagini preliminari, poiché le stesse, ai sensi dell'art. 329 c.p.p., sono coperte dal segreto fino a quando tutti gli indagati non ne vengano a conoscenza (ciò per garantire il buon esito delle attività investigative in corso e per tutelare la riservatezza delle persone coinvolte), è possibile conoscere soltanto:

1) il numero e l'anno di iscrizione del procedimento

2) il nome del Pubblico Ministero titolare del fascicolo

3) il nome dell'indagato e della persona offesa, nel senso che chi chiede di essere informato in quanto indagato potrà avere la conferma che il suo nome è iscritto nel Registro in tale qualità, ma non potrà conoscere il nome di eventuali altri indagati, né della o delle persone offese.

In modo analogo la persona offesa non potrà conoscere il nome degli indagati

1) il reato per il quale si svolgono le indagini

2) la data del fatto e dell'iscrizione nel Registro delle notizie di reato denominato Mod. 21 (se riguarda reati di competenza del Tribunale) ovvero Mod. 21 bis (se si tratta di reati di competenza del Giudice di Pace)

Qualora risultino iscrizioni, le stesse saranno attestate con la formula “Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione”.

Il rilascio di tale attestazione, in considerazione del carattere riservato del Registro penale, è sempre subordinata all'autorizzazione del Pubblico Ministero titolare del fascicolo, che la negherà nei seguenti casi:

- qualora proceda per i delitti di cui all'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p. (reati particolarmente gravi, quali associazione di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione , armi da guerra, delitti commessi per finalità di terrorismo, spaccio di sostanze stupefacenti di ingente quantità e associazione finalizzata allo spaccio, riduzione in schiavitù, reati di violenza sessuale, strage, omicidio, rapina ed estorsione aggravate

- qualora, sussistendo specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, disponga con decreto motivato il segreto delle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabili

Qualora non risultino iscrizioni, ovvero sussistano i sopraindicati impedimenti a rispondere, l'attestazione della Segreteria recherà la formula: “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione” (art. 110 bis disp. att. c.p.p.).
Nota bene: Nell'attestazione non compaiono le iscrizioni per le quali la fase delle indagini preliminari si è già conclusa con l'esercizio dell'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. cd patteggiamento, di emissione del decreto di citazione diretta a giudizio e giudizio direttissimo, che potranno essere attestate nel certificato dei carichi pendenti ), e neppure compaiono quelle per le quali la fase delle indagini preliminari si è già conclusa con richiesta di archiviazione accolta dal Giudice, ovvero di trasmissione degli atti ad altra Procura per competenza.
Anche in tutti questi casi vi sarà l'attestazione: “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”.
Chi sia già in possesso di documentazione dalla quale risulti la sua probabile qualità di indagato o di persona offesa (ad es. verbale di identificazione ed elezione di domicilio, verbale di ispezione e prescrizione in materia di sicurezza sul lavoro dell'ASL, attestazione di presentazione di querela), senza formulare istanza ai sensi dell'art. 335 c.p.p., può ottenere informazioni sul numero del procedimento penale iscritto e sul nome del Magistrato titolare del fascicolo, in relazione al fatto documentato.
Oltre all'indagato ed alla persona offesa, le iscrizioni possono essere comunicate, su richiesta, esclusivamente ai loro difensori, che tali siano nominati in un procedimento già incardinato, in mancanza (335 “esplorativo”) occorre la procura speciale.
Non hanno invece diritto ad alcuna comunicazione il denunciante o l'autore di un esposto che non siano anche persone offese, ma semplici danneggiati (ad es. il cittadino che denuncia un abuso edilizio commesso da un vicino, l'Ordine professionale che propone un esposto nei confronti di un proprio iscritto, ovvero il parente di un anziano che denuncia una circonvenzione di incapace ai danni di un prossimo congiunto).
Quando la persona offesa è deceduta in conseguenza del reato, il diritto alla comunicazione spetta anche ai suoi prossimi congiunti (art. 90 c.p.p.). e cioè agli ascendenti, ai discendenti, al coniuge, ai fratelli, alle sorelle, agli affini nello stesso grado, agli zii e ai nipoti.
Nota bene: Hanno titolo per ottenere le comunicazioni ex art. 335 c.p.p. non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche.
In questo caso dovrà essere allegata copia della visura camerale o documentazione equipollente, da cui risulti che il richiedente è il rappresentante legale della Società.
Nota bene: Quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il Pubblico Ministero invia alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa un'informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia e li informa altresì del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3 (art. 369 c.p.p.).
Qualora non ritenga di compiere un tale atto, l'informazione avverrà in sede di conclusione delle indagini preliminari con deposito finale ex art. 415 bis c.p.p., per cui l'indagato potrebbe non ricevere alcuna informazione sino a quel momento.
In modo analogo l'indagato potrebbe non ricevere alcuna informazione qualora il PM ritenga di richiedere al Giudice l'archiviazione del procedimento e questa sia accolta.
L'indagato verrà invece comunque avvisato dell'esistenza di un procedimento a suo carico nel momento di richiesta da parte del P.M. di proroga delle indagini.
Per i delitti commessi con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione sarà in ogni caso notificato, a cura del P.M., alla persona offesa che nel termine di 20 giorni potrà fare opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p. nella nuova formulazione introdotta dalla Legge 15.10.2013 n. 119 c.d. sul femminicidio).
L'interessato, compilata la richiesta secondo i moduli Richiesta 335 per indagato/persona offesa - comunicazione delle iscrizioni risultanti dal Registro Generale ovvero Richiesta 335 per difensore - comunicazione delle iscrizioni risultanti dal Registro Generale:

- può presentarla personalmente allo sportello del Casellario ;

- può trasmetterla pec secondo la modulistica presente nel sito della Procura a: casellario.procura.trento@giustiziacert.it;

- per posta ordinaria allegando il documento di riconoscimento;

- può altresì delegare altra persona, sia per la presentazione della richiesta che per il ritiro dell'attestazione

Alla richiesta deve essere sempre allegata la documentazione indicata nel modulo:

- fotocopia del documento di identità dell'interessato (indagato o persona offesa), oppure, se la richiesta è presentata dal difensore, fotocopia del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati di appartenenza, oltre alla nomina in originale, con firma autentica, da parte del proprio assistito, unitamente a fotocopia di un documento di identità dello stesso

In caso di delega, il delegato dovrà altresì allegare fotocopia del proprio documento di identità e l'atto di delega sottoscritto dall'interessato.

L'attestazione può essere ritirata direttamente allo sportello dell'Ufficio Prima Informazione oppure, se l'interessato lo richiede, può essere spedita per posta.
In questo caso il richiedente dovrà allegare busta già affrancata e indirizzata, che l'Ufficio utilizzerà per spedire l'attestazione.
Art. 335 c.p.p., art. 90 BIS c.p.p., art. 110-bis disp. att. c.p.p., così come modificati dall'art. 18 Legge 332/95, 408 c.p.p. come modificato dalla Legge 119/2013 e Circolare Ministero Giustizia 24 giugno 2003.

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