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Norme e Leggi

Vicino, spiarlo mentre si trova sul pianerottolo del palazzo è contro la legge?

Quante volte ci capita di incontrare il vicino di casa sul pianerottolo, davanti all’ingresso? E restare a guardarlo mentre non ci vede è legale? 

Rientrando o uscendo di casa può accadere facilmente di incontrare il proprio vicino. Chiunque è libero di intrattenersi in saluti o chiacchiere, in base al tipo di rapporto costruito con lui nel tempo. E’ altrettanto facile sorprenderlo all’esterno mentre ci troviamo ancora in casa. Dalla finestra possiamo osservare i suoi movimenti, vedere se sta rientrando o uscendo, ascoltare se parla con qualcuno al telefono, notare cosa faccia. Ebbene, cosa dice la legge riguardo questa possibilità?

Spiare il vicino, quando costituisce un reato? (Procura.trento.it)

La pratica dell’osservare di nascosto il proprio vicino è più diffusa di quanto si possa immaginare. Non possiamo dire che non si tratti di un’abitudine controversa, seppur spesso mossa da semplice curiosità. Purtroppo, il confine tra attenzione ed invadenza degli spazi altrui e della privacy altrui è particolarmente sottile e la legge ha voluto specificare quali siano le normative che regolano queste situazioni.

Osservare il proprio vicino sul pianerottolo: cosa dice la legge a riguardo

C’è da ammettere che non sempre i rapporti con i propri vicini sono pacifici. Sono molti i casi in cui problemi in essere, scontri e divergenze di opinioni rendono difficile la convivenza uno affianco all’altro. Soprattutto quando i contrasti rendono la situazione più tesa, si tende a “tenere d’occhio” l’altra persona osservando i suoi movimenti. Ma a livello di normative, questo è consentito?

E’ possibile spiare il proprio vicino a sua insaputa? (Procura.trento.it)

Capiamo se osservare il vicino a sua insaputa possa costituire un reato davanti alla legge. Di certo, la risposta è affermativa se nel guardarlo vengono utilizzati degli strumenti di ripresa visiva o sonora che finiscono per riprendere quello che accade all’interno delle mura domestiche. In questo caso, è prevista la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Significa che siamo in presenza di un reato punibile se l’attività di osservazione supera gli spazi pubblici e si addentra in quelli privati del proprio vicino. Non possiamo in alcun modo avvalerci di strumenti quali telecamere, microfoni o microspie per osservare o captare ciò che dice o fa all’interno di casa sua.

Guardo cosa fa il mio vicino: reato o non reato?

Il discorso è diverso se viene osservato ciò che è visibile dall’esterno, quindi quello che accade sul pianerottolo, sul balcone ma anche in prossimità di porte aperte o finestre senza tende. Questo è reso possibile dal fatto che il vicino stesso “autorizzi” l’essere guardato lasciando porte e finestre aperte o scoperte o uscendo negli spazi esterni.

Osservo il mio vicino, commetto un reato? (Procura.trento.it)

Chiaramente, per non cadere nel reato deve trattarsi di un’osservazione ad occhio nudo e in caso di riprese video o foto, il materiale non può essere in alcun modo divulgato. Possiamo dunque guardare il nostro vicino, anche se viene fatto senza che esso se ne accorga, purché si trovi negli spazi esterni o affacciato alla finestra o alla porta aperta.

Vedere cosa fa sul pianerottolo, uscendo o entrando in casa, non costituisce reato. Il pianerottolo in comune così come le scale condominiali sono aree accessibili a tutti. Qualora, invece, si trattasse di spazi privati, torna a vigere la regola del divieto di utilizzare sistemi di ripresa video o registrazione audio. Finché le zone restano condominiali, dunque comuni, non è possibile invocare alcuna privacy e anche guardare socchiudendo la porta o la finestra non costituisce reato.

Registrare con una telecamera, è possibile su uno spazio pubblico?

Dopo aver chiarito che negli spazi privati altrui è assolutamente vietato installare dispositivi di ripresa o registrazione, può sorgere il dubbio se lo stesso divieto si estenda anche ad aree pubbliche. In questo caso, la ripresa tramite telecamera è resa possibile solo se le zone condominiali sono sottoposte a videosorveglianza condominiale approvata dall’assemblea allo scopo di proteggere ed evitare danneggiamenti e reati di alcun tipo. Al contrario, la registrazione tramite dispositivi privati installati fissi (quindi è escluso il caso della ripresa con cellulare, se il video non viene divulgato) costituisce una violazione della riservatezza e può essere punita con l’obbligo di rimuovere la telecamera, cancellare le registrazioni effettuate e risarcimento dei danni.

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